IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

Nella seduta del 26 Aprile 2006 il Consiglio direttivo della Sezione ha approvato la bozza del nuovo Regolamento della sezione che sarà presentata alla prossima Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.
Le modifiche al Regolamento si sono rese necessarie per adeguarlo al Nuovo Statuto  e Regolamento del Cai Centrale ( 23-07-2005).
I Soci possono far pervenire alla Segreteria della Sezione sino al 30 Settembre prossimo, osservazioni scritte riguardanti il Regolamento Sezionale.
Alle osservazione sarà data risposta nella prossima Assemblea.

C.A.I. SEZIONE DI MORBEGNO

REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1- E' costituita con sede in Morbegno l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Morbegno" e sigla "CAI Sezione di Morbegno", già fondata nel 1962.
L'associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 - L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Lombardo del CAI.
Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle lombarde, e la tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall' Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “ANNUARIO SEZIONALE" del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, l'archivio cartografico e fotografico, a costituire una dotazione di materiale alpinistico.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate. ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III
SOCI

Art. 6 - I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.
Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Regolamento e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.
Art 10 - Il trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive, ed ha effetto dall’anno sociale successivo ai fini del tesseramento. L’Associazione riconosce l’anzianità di iscrizione originaria ai soci provenienti da altre Sezioni del C.A.I
Art. 11- Il socio è tenuto a versare all'associazione:
a) la quote di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del Cai e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
Art. 12 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli artt. II.4 dello Statuto del CAI e negli artt II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal Cai.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 13 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI. e dall’ art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberane la radiazione.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti ove previsto.
Art. 16 - Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.
Capo 1°
ASSEMBLEA

Art. 17 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata
dall' Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.
Art. 18 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.
Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato non può portare più di n. 5 deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 20 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.
Art. 21 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 22 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n.11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.
Art. 24 - Gli eletti durano in carica n 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni di rinnovi.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 5 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 26 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
Capo 3°
PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente , in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo una prima volta. (Statuto art.VIII.1 comma 2).
Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 29 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 30 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n.3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.
Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 34 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI
SOTTO SEZIONI

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE

Art. 36 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 37 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell' associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 38 - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
Art. 39 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 2 e 3 dell'art. VI.I.9 del Regolamento generale del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII
CARICHE SOCIALI

Art. 40 – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione (Regolamento generale art. VIII.II.1 comma 2)
Art. 41 – Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito (Regolamento art. VIII.II.1 comma 3). La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 42 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell' associazione.(Statuto art.VIII.2 comma 4)

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E’ adottato dal Consiglio direttivo sezionale con propria delibera del 27 Aprile 2006, da portare ad approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
Art. 44 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.

Morbegno, 27 Aprile 2006

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Regolamento Sezionale CAI Morbegno 2006

Regolamento Cai Centrale

Statuto Cai Centrale



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