Nella seduta del 26 Aprile 2006 il Consiglio direttivo della Sezione ha approvato la bozza del nuovo Regolamento della sezione, in seguito approvata dall’assemblea dei soci e ratificata dal CAI centrale.
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E’ costituita con sede in Morbegno l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Morbegno” e sigla “CAI Sezione di Morbegno”, già fondata nel 1962.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Lombardo del CAI.
Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
L’associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle lombarde, e la del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale,
Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall’ Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “ANNUARIO SEZIONALE” del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, l’archivio cartografico e fotografico, a costituire una dotazione di materiale alpinistico.
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
I soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall’art. II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.
Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente Regolamento e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.
Il trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive, ed ha effetto dall’anno sociale successivo ai fini del tesseramento. L’Associazione riconosce l’anzianità di iscrizione originaria ai soci provenienti da altre Sezioni del C.A.I
Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) la quote di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del Cai e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli artt. II.4 dello Statuto del CAI e negli artt II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal Cai.
La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’art. II.5 dello Statuto del CAI. e dall’ art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberane la radiazione.
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Tesoriere;
– il Segretario;
– il Collegio dei Revisori dei conti ove previsto.
Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti.